Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione in sede di separazione giudiziale con richiesta di affidamento di figli minori - Trascrivibilità nei registri immobiliari - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza nonché carenza di tutela del genitore affidatario nelle more del processo, con incidenza sul diritto di abitazione e sul dovere dei genitori al mantenimento della prole - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato.
Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.