Sentenza 48/2011 (ECLI:IT:COST:2011:48)
Massima numero 35359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Telecomunicazioni - Norme della Regione Marche - Divieto di installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti sportivi al fine di tutela ambientale e sanitaria della popolazione - Lamentata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza, dei principi di libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata - Denunciato contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale in materia - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 censurato - in relazione agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. - nella parte in cui vieta l'installazione di impianti per la telefonia mobile negli (recte sugli) impianti sportivi. Premesso che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di un permesso a costruire concernente un impianto di telefonia mobile il quale risulta ubicato immediatamente all'esterno di una pista di pattinaggio, le questioni sono irrilevanti posto che il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata. Infatti, a differenza di quanto implausibilmente ritenuto dal giudice a quo - secondo il quale il concetto di impianto sportivo comprenderebbe, oltre lo spazio destinato all'attività sportiva, anche quella parte dei percorsi di accesso esterni alla recinzione dell'impianto stesso - lo spazio fisico dell'impianto sportivo è delimitato dalla rete esterna di recinzione e non è possibile considerare come spazio di supporto l'intera rete stradale che conduce all'accesso allo stesso. L'erroneità della lettura del rimettente emerge, altresì, dalla circostanza che essendo quella censurata, una norma di divieto, di essa deve essere data necessariamente un'interpretazione restrittiva.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  13/11/2001  n. 25  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art. 3    co. 1  lett. c

legge  22/02/2001  n. 36  art. 8    co. 1  lett. e