Sentenza 49/2011 (ECLI:IT:COST:2011:49)
Massima numero 35360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35361  35362  35363


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto avente la qualità di parte in un giudizio diverso da quello in cui è stata sollevata la questione - Inammissibilità.

Testo
Possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'inammissibilità dell'intervento di soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, quand'anche sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia della Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Sull'inammissibilità di interventi spiegati da soggetti che non siano parti del giudizio a quo né titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 288/2010 e ordinanza collegiale allegata alla sentenza n. 245/2007.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte