Sentenza 49/2011 (ECLI:IT:COST:2011:49)
Massima numero 35361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35360  35362  35363


Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive - Riserva al giudice sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata da una delle parti costituite in relazione alla mancata adeguata valutazione della natura del provvedimento contestato nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente, sia pure implicitamente, si è conformato all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, sostituito in seno al CONI dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi, di talché non è, in linea di principio, implausibile che il giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (che è di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato.

Nel senso che il difetto di giurisdizione, per essere rilevabile, deve essere macroscopico, v. la citata sentenza n. 34/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 1

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 2

legge  17/10/2003  n. 280  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte