Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali preventivi per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Regolamentazione, prevista ex lege, mediante circolari del Ministero della salute - Denunciata violazione del principio della riserva di legge con riguardo alle prestazioni patrimoniali e ai trattamenti sanitari obbligatori - Inammissibilità questioni. (Classif. 230003).
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 32 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito, nella parte in cui attribuisce a una circolare del Ministero della salute l’onere di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2. Nel procedimento cautelare a quo il rimettente deve fare applicazione del solo art. 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito, che regola la vicenda per cui, in caso di intervenuta guarigione, è disposta la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute; non viene invece in discussione l’obbligatorietà della vaccinazione del personale sanitario, di cui al comma 1.