Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive - Riserva al giudice sportivo, con conseguente sottrazione al sindacato del giudice amministrativo, anche ove gli effetti delle sanzioni superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi - Denunciata violazione del diritto ad ottenere la tutela delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo - Esclusione, secondo l'interpretazione fornita dal diritto vivente ed idonea a fugare i dubbi di costituzionalità - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi. Premesso che la censura ha carattere unitario, poiché l'evocazione degli artt. 103 e 113 Cost. non si traduce nella prospettazione di illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate in relazione all'art. 24 Cost. e concernenti l'asserita preclusione della possibilità per il giudice statale di conoscere questioni riguardanti diritti soggettivi o interessi legittimi; il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia ritenuta dal giudice a quo diritto vivente, ha fornito una chiave di lettura costituzionalmente orientata delle norme del suddetto d.l., sostenendo che, laddove il provvedimento delle Federazioni sportive o del CONI incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere, sicché il giudice amministrativo può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale ed indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal destinatario della sanzione. Pertanto, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al diritto vivente del giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia secondo la legge, è riconosciuta la tutela risarcitoria, che non é preclusa dall'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari (posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo). È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa da quella in generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente sortirebbe effetti ripristinatori, potendo intervenire solo dopo l'esperimento di tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e costituirebbe comunque un'intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento legislativo di tutelare l'ordinamento sportivo) non viola l'art. 24 Cost. Del resto, ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento; lo stesso art. 2058 cod. civ., richiamato dall'art. 30 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), prevede il risarcimento in forma specifica come un'eventualità, peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice. Nel caso di specie, secondo il diritto vivente, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento, escludendo l'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo.
Sulla subordinazione logica del diritto di azione alla sia pur astratta configurabilità di una posizione soggettiva sostanziale giuridicamente rilevante, v. la citata sentenza n. 87/1979.
Per l'affermazione che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali», v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 403/2007, n. 356/1996 e ordinanza n. 85/2007.
Per l'affermazione che «appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie» dei portatori di interesse che si contrappongono, v. la citata sentenza n. 254/2002.