Ordinanza 51/2011 (ECLI:IT:COST:2011:51)
Massima numero 35365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia ed urbanistica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Previsione dell'esclusione del collaudo statico per alcuni interventi edilizi, genericamente individuati o succettibili di essere individuati successivamente tramite atto della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
Edilizia ed urbanistica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Previsione dell'esclusione del collaudo statico per alcuni interventi edilizi, genericamente individuati o succettibili di essere individuati successivamente tramite atto della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
Testo
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, terzo comma, lettera h), Cost. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ex art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza della costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex multis, citate ordinanze nn. 206, 239 e 244 del 2009.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, terzo comma, lettera h), Cost. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ex art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza della costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex multis, citate ordinanze nn. 206, 239 e 244 del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
27/01/2010
n. 5
art. 18
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23