Sentenza 52/2011 (ECLI:IT:COST:2011:52)
Massima numero 35385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  09/02/2011;  Decisione del  09/02/2011
Deposito del 18/02/2011; Pubblicazione in G. U. 23/02/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" quale ente di diritto pubblico - Inquadramento del personale, già assunto dalla Fondazione, nei ruoli del servizio sanitario regionale a seguito della trasformazione dell'ente in soggetto di diritto pubblico, previo superamento di concorso riservato, in assenza di procedura selettiva pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale regola generale per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.

Testo

È illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 il quale, nel prevedere - a seguito del riconoscimento della Fondazione Gabriele Monasterio quale ente di diritto pubblico - l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione stessa che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica, viola gli artt. 3 e 97 Cost. ponendosi in contrasto con il principio di imparzialità in quanto si risolve in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di quanti siano stati assunti dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. Poiché secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma «anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo», e poiché deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle», le argomentazioni addotte dalla Regione Toscana non forniscono una valida giustificazione della deroga in quanto appaiono orientate, piuttosto, «all'interesse del singolo soggetto, già assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione, all'epoca ente di diritto privato, con contratto privatistico, alla stabilizzazione alle dipendenze dell'ente trasformatosi in ente di diritto pubblico».

Sui limiti entro cui sono legittime deroghe al principio del concorso pubblico, v. le citate sentenze n. 195, 150, 100 del 2010, n. 293 del 2009.

Sull'estensione del principio del pubblico concorso anche ai casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab initio mediante concorso, in rapporti di ruolo, v. le citate sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 205 del 2004, nonché in caso di trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, v. le citate sentenze n. 190 del 2005 e n. 205 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  29/12/2009  n. 85  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte