Sentenza 53/2011 (ECLI:IT:COST:2011:53)
Massima numero 35386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  09/02/2011;  Decisione del  09/02/2011
Deposito del 18/02/2011; Pubblicazione in G. U. 23/02/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Appalti "sotto soglia" relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale - Controllo sull'esecuzione del contratto - Introduzione di una speciale procedura, consistente, in alternativa all'ordinario collaudo o alla verifica di conformità, in un "attestato di regolare esecuzione" rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura - Invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lett. r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 disponendo che, in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 163 del 2006, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. Tale disposizione invade l'ambito materiale dell'ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., «in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità dell'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. E ciò indipendentemente dalla conformità o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato» con il d.P.R. n. 207 del 2010. Peraltro, le significative differenze contenute nelle disposizioni regionali rispetto alla normativa statale dettata dall'art. 325 del predetto regolamento - e concernenti l'area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di verifica della conformità della prestazione, e i soggetti cui spetta il rilascio della attestazione di regolare esecuzione, nonché il relativo atto - confermano la violazione della competenza statale; né sono riconducibili a profili meramente organizzativi degli apparati amministrativi e tecnici regionali in relazione ai quali soltanto la giurisprudenza costituzionale riconosce sussistere la competenza legislativa delle Regioni.

Sulla riconducibilità delle norme relative alla fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con la sua esecuzione all'ambito materiale dell'ordinamento civile, v. la citata sentenza n. 401 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  05/02/2010  n. 7  art. 8  co. 1

legge della Regione Lombardia  19/05/1997  n. 14  art. 20  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 120    co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  05/10/2010  n. 207  art. 325