Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di offensività, di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione del principio di non discriminazione tra le persone in ragione della loro nazionalità o cittadinanza e del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi da persona che, al momento dei fatti, si trovava illegalmente nel territorio nazionale. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 249 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la conseguenza che la questione proposta è divenuta priva di oggetto. Infatti, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la norma censurata è stata rimossa dall'ordinamento, i giudici rimettenti non potrebbero essere utilmente chiamati ad una nuova valutazione di rilevanza delle questioni medesime, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., ed altresì, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,» v. la citata sentenza n. 249/2010
Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, le citate ordinanze nn. 306 e 78 del 2010 e n. 327 del 2009.