Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi - Limitazione della permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla salute - Carenza di motivazione sulla rilevanza e di pregiudizialità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui allo stesso art. 41-bis, «l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi» − sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione -, nonché nella parte in cui limita la permanenza all'aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale a non più di due ore al giorno - sollevata in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost. - sono manifestamente inammissibili. La prima questione è infatti sollevata con ordinanza carente di motivazione sulla rilevanza, atteso che il rimettente - pur riferendo che il detenuto reclamante chiede di poter acquistare generi alimentari consumabili anche senza cottura - non espone le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata - la quale si limita a porre il divieto di procedere alla cottura dei cibi - e non piuttosto della connessa circolare dell'Amministrazione, cui si deve la diversa e generalizzata preclusione all'acquisto od alla ricezione dall'esterno di «generi alimentari che per il loro utilizzo richiedano cottura». La seconda questione - il cui procedimento principale è introdotto da un reclamo direttamente rivolto a contestare le ulteriori restrizioni trattamentali concernenti la permanenza all'aperto, oltre che e il divieto di cuocere cibi - è priva della necessaria pregiudizialità: essa rivela una piena coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di costituzionalità, che è causa di inammissibilità della questione medesima.
Per l'inammissibilità della questione per difetto di pregiudizialità, in ipotesi di coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, vedi, per questioni analoghe all'attuale, la citata ordinanza n. 220 del 2010.