Ferrovie - Servizi ferroviari di interesse locale - Attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti, con relativo trasferimento di risorse - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta adozione, in ossequio alle procedure statutarie, delle norme di attuazione in materia di trasporto ferroviario - Rinuncia al ricorso formalmente accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Alla rinuncia al ricorso con il quale la Regione Valle d'Aosta ha promosso, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost. e 48-bis dello statuto speciale regionale, nonché al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in quanto attribuisce alla competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano i servizi ferroviari di interesse locale e le relative risorse, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti - rinuncia determinata dalla sopravvenuta approvazione, in ossequio alle procedure prescritte dallo statuto, del d.lgs. n. 194 del 2010, recante norme di attuazione dello statuto speciale regionale in materia di trasporto ferroviario, e formalmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
In senso analogo, si vedano le citate ordinanze n. 372/2010 e n. 330/2010.