Ordinanza 59/2011 (ECLI:IT:COST:2011:59)
Massima numero 35392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
09/02/2011; Decisione del
09/02/2011
Deposito del 18/02/2011; Pubblicazione in G. U. 23/02/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione amministrativa del genitore non avente cittadinanza europea, già destinatario di un provvedimento ablativo o limitativo della potestà sul figlio minore ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ. - Obbligo dell'autorità procedente di chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni, prima di eseguire l'espulsione - Mancata previsione - Denunciata lesione dei diritti inviolabili del minore e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Espulsione amministrativa del genitore non avente cittadinanza europea, già destinatario di un provvedimento ablativo o limitativo della potestà sul figlio minore ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ. - Obbligo dell'autorità procedente di chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni, prima di eseguire l'espulsione - Mancata previsione - Denunciata lesione dei diritti inviolabili del minore e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorità procedente debba chiedere il nulla osta al tribunale per i minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.; la questione, infatti, è priva di rilevanza nel giudizio a quo, il quale ha per oggetto l'apertura di un procedimento civile di verifica della potestà genitoriale nei confronti di una cittadina straniera, madre di un minore, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio in corso.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorità procedente debba chiedere il nulla osta al tribunale per i minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore nei confronti del quale il tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potestà ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ.; la questione, infatti, è priva di rilevanza nel giudizio a quo, il quale ha per oggetto l'apertura di un procedimento civile di verifica della potestà genitoriale nei confronti di una cittadina straniera, madre di un minore, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione della norma censurata nel giudizio in corso.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n.
art. 9
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8