Sentenza 60/2011 (ECLI:IT:COST:2011:60)
Massima numero 35393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
21/02/2011; Decisione del
21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Titolo
Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Regione Veneto - Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa - Concessione da parte della Giunta ai dipendenti e alle imprese di agevolazione ed esenzione di tributi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per mancata specificazione della natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e della tipologia dei tributi interessati - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Regione Veneto - Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa - Concessione da parte della Giunta ai dipendenti e alle imprese di agevolazione ed esenzione di tributi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per mancata specificazione della natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e della tipologia dei tributi interessati - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Cost., sotto il profilo per cui nell'attribuire alla Giunta regionale, anziché al Consiglio regionale, la competenza a concedere agevolazioni fiscali e nel non specificare la natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e la tipologia dei tributi interessati, violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio «non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze in tema di agevolazioni fra i diversi organi della Regione, né con la natura o il contenuto degli atti con cui tali agevolazioni sono concesse».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Cost., sotto il profilo per cui nell'attribuire alla Giunta regionale, anziché al Consiglio regionale, la competenza a concedere agevolazioni fiscali e nel non specificare la natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e la tipologia dei tributi interessati, violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio «non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze in tema di agevolazioni fra i diversi organi della Regione, né con la natura o il contenuto degli atti con cui tali agevolazioni sono concesse».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
22/01/2010
n. 5
art. 3
co. 1
legge della Regione Veneto
22/01/2010
n. 5
art. 3
co. 2
legge della Regione Veneto
22/01/2010
n. 5
art. 3
co. 3
legge della Regione Veneto
22/01/2010
n. 5
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte