Sentenza 60/2011 (ECLI:IT:COST:2011:60)
Massima numero 35394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35393  35395


Titolo
Imposte e tasse - Lavoro e occupazione - Regione Veneto - Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa - Concessione da parte della Giunta ai dipendenti e alle imprese di agevolazione ed esenzione di tributi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia tributaria per attribuzione della determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale e non alla competenza legislativa del Consiglio regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 - i quali stabiliscono che la Giunta regionale può concedere agevolazioni fiscali nei limiti annualmente stabiliti con legge finanziaria regionale - sollevata sotto il profilo per cui, attribuendo la determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale anziché alla competenza legislativa del Consiglio, violerebbero la riserva di legge in materia tributaria. Premesso che, in linea di principio, anche le norme di agevolazione tributaria, come le norme impositive, sono soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. «perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali dei tributi», nel caso di specie il denunciato contrasto con detto principio non sussiste ove le disposizioni impugnate siano interpretate nel senso che la legge finanziaria regionale, cui dette disposizioni fanno riferimento, deve fissare non solo i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, «ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio, nonché i relativi tributi». In tal modo, la competenza della Giunta risulta condizionata alla adozione di una compiuta disciplina delle agevolazioni da parte del legislatore regionale, di tal che essa sarà circoscritta e si risolverà in un'attività meramente amministrativa.

Sull'assoggettamento delle norme di agevolazione tributaria al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., v. la citata sentenza n. 123 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  22/01/2010  n. 5  art. 3  co. 1

legge della Regione Veneto  22/01/2010  n. 5  art. 3  co. 2

legge della Regione Veneto  22/01/2010  n. 5  art. 3  co. 3

legge della Regione Veneto  22/01/2010  n. 5  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte