Straniero - Norme della Regione Campania - Disposizioni per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, lett. b); dell'art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1 per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., in quanto deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, fermo restando che tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ámbiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad assicurare l'opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro, all'abitazione, alla salute.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 299 e n. 134 del 2010; n. 148/2008; n. 156/2006, n. 300/2005.