Straniero - Norme della Regione Campania - Previsione che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgano attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione nonché dei princípi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che demanda alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio - Riconducibilità della disposizione denunciata nell'ámbito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione, comunque coerente con l'esigenza di garantire il rispetto dei diritti fondamentali spettanti alla persona - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa. Infatti, la norma, lungi dall'incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso, pone una previsione che si colloca nell'ámbito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione e la cui regolamentazione, in quanto espressione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta, non è valutabile, come tale, sulla base di una prospettazione basata (oltre che sul non fondato assunto della asserita lesione di competenze esclusive dello Stato) sulla dedotta violazione di princípi fondamentali che, viceversa, sono diretti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.
In senso analogo, v. citate sentenze nn. 269, 247, 10/2010 e 156/2006.
Sull'estensione dell'accessibilità al diritto sociale ad una sistemazione alloggiativa, che la Corte ha ritenuto riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione», v. citate sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988; ordinanza n. 76/2010.