Sentenza 172/2023 (ECLI:IT:COST:2023:172)
Massima numero 45789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  21/06/2023;  Decisione del  21/06/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45790


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale - Tutela della terzietà e imparzialità del giudice - Condizioni - Valutazione "contenutistica" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del GIP che ha disposto la confisca delle armi, nel decreto di archiviazione per estinzione del reato a seguito di oblazione, a decidere sull'incidente di esecuzione con cui si contesta l'applicazione della confisca). (Classif. 199028).

Testo

La disciplina sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa essere condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416, 22417, 22422, 22424).

Per potersi ritenere sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) che quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022- mass. 44520, 44521).

Ai fini dell’incompatibilità è necessario che la precedente valutazione si collochi in una distinta fase del procedimento. È del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 66/2019 - mass. 42112, 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l’incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede. Il decreto di archiviazione per oblazione con contestuale confisca delle armi – cui il rimettente annette nella specie efficacia pregiudicante – è un provvedimento emesso de plano, senza alcun vaglio sul merito dell’accusa, sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati oggetto del procedimento; in questi casi, l’incidente di esecuzione non ha natura impugnatoria, ma – al pari dell’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione nelle materie indicate dall’art. 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca – è volto unicamente a provocare una decisione nel contraddittorio pieno tra le parti. La situazione in esame non è pertanto assimilabile al normale operare dell’incompatibilità nell’articolazione fra i gradi del processo prevista dal comma 1 dell’art. 34 cod. proc. pen. e non è quindi ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto all’ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia adottata con sentenza dal giudice di primo grado. Nell’ambito dell’incidente d’esecuzione potrà tra l’altro essere svolta la verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell’indagato per il fatto illecito che – a seguito della sopravvenuta sentenza n. 5 del 2023 – è ora necessaria per disporre la confisca obbligatoria, ma non più automatica, delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte