Sentenza 61/2011 (ECLI:IT:COST:2011:61)
Massima numero 35401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35396  35397  35398  35399  35400  35402  35403  35404


Titolo
Straniero - Norme della Regione Campania - Attribuzione «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, del diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché della possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione - Erronea premessa interpretativa - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, il quale, attribuisce «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi». E' infatti erronea la premessa interpretativa da cui muove il ricorrente che si basa sulla ritenuta estensione anche allo straniero irregolare della possibilità di concorrere all'assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla norma. Tale assunto risulta smentito, oltre che dall'espresso fine di attuazione dell'art. 40, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, dal raffronto tra il riferimento generico alle «persone straniere» contenuto nella disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti sul territorio», di cui al comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può portare ad interpretare il comma 5 come applicabile anche all'immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dalla lettera dell'art. 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che - a modifica della lett. a) dell'art. 2 della legge della Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 - prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di tali alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». Risulta, quindi, evidente la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma censurata che trascuri la esplicita delimitazione dei beneficiari del medesimo diritto, in senso del tutto conforme alla evocata norma statale, operata nello stesso contesto legislativo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  08/02/2010  n. 6  art. 17  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 40    co. 6