Sentenza 61/2011 (ECLI:IT:COST:2011:61)
Massima numero 35402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35396  35397  35398  35399  35400  35401  35403  35404


Titolo
Straniero - Norme della Regione Campania - Attribuzione «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» dei servizi sanitari con promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione - Coerenza delle disposizioni denunciate con il riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 - che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale -, per ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost. in considerazione dell'asserito contrasto con i princípi di cui all'art. 35 del citato decreto legislativo, che, al comma 3, stabilisce che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». Infatti, le disposizioni oggetto di censura si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ámbito inviolabile della dignità umana. Pertanto la norma regionale - in esplicita attuazione dei richiamati princípi fondamentali posti dagli artt. 34 e 35 del testo unico immigrazione - provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nell'esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 299 e n. 269/2010; n. 148/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  08/02/2010  n. 6  art. 18  co. 1

legge della Regione Campania  08/02/2010  n. 6  art. 18  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 35  3