Sentenza 61/2011 (ECLI:IT:COST:2011:61)
Massima numero 35403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35396  35397  35398  35399  35400  35401  35402  35404


Titolo
Straniero - Norme della Regione Campania - Accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione - Erronea premessa interpretativa - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, nella parte in cui consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nonché dell'art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Il ricorrente muove infatti da un'errata premessa interpretativa. L'affermazione (peraltro non specificamente motivata) dell'applicabilità della disposizione de qua anche agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la stessa norma censurata prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi de quibus avvenga «nell'ámbito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa, al fine di «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati», che stabilisce, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali».



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  08/02/2010  n. 6  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 39  bis