Sentenza 61/2011 (ECLI:IT:COST:2011:61)
Massima numero 35404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35396  35397  35398  35399  35400  35401  35402  35403


Titolo
Straniero - Norme della Regione Campania - Equiparazione delle persone straniere ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente riguardante i servizi sociali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione», per asserita violazione dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che circoscrive l'ámbito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Infatti la disposizione censurata si pone in armonia con precedenti pronunce di illegittimità costituzionale incidenti sulla individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni; sicché, la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello già indicato dalla Corte. Ne discende che la previsione contenuta nella norma censurata, è lungi dall'essere lesiva del principio fondamentale riguardante i servizi sociali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  08/02/2010  n. 6  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 1    co. 4  

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80    co. 19