Sentenza 62/2011 (ECLI:IT:COST:2011:62)
Massima numero 35407
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35405  35406  35408  35409  35410  35411  35412


Titolo
Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Atto impugnato ma non ricompreso nella delibera della Giunta provinciale di proposizione del conflitto - Inammissibilità in parte qua del conflitto.

Testo

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, nella parte in cui censura, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost., e agli artt. 8 e 14 dello Statuto regionale, all'art. 19, primo comma, lett. b), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010 in materia di progettazione e realizzazione del tronco autostradale Valdastico Nord. La suddetta impugnativa, infatti, non trova riscontro nella delibera della Giunta provinciale 23 aprile 2010, n. 947, con la quale è stata decisa la proposizione del conflitto di attribuzione tra enti.



Atti oggetto del giudizio

 27/01/2010  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 19    co. 1  lett. b)

legge  21/12/2001  n. 443  art. 1    co. 1