Sentenza 62/2011 (ECLI:IT:COST:2011:62)
Massima numero 35409
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35405  35406  35407  35408  35410  35411  35412


Titolo
Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Assenza di descrizione dei denunciati profili di lesione nonché motivazione sintetica e generica - Inammissibilità in parte qua del conflitto.

Testo

E' inammissibile, per carenza di adeguata motivazione delle censure, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, nella parte in cui censura il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117 e 118 Cost. ed agli artt. 8 e 14 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Infatti, per un verso, si è in presenza della mera evocazione di parametri costituzionali, senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione, mentre, in relazione ad altri, si riscontra una motivazione estremamente sintetica e generica.



Atti oggetto del giudizio

 15/07/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116  co. 1

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

Altri parametri e norme interposte