Regioni (competenza concorrente) – Tutela della salute – Norme della Regione Puglia – Ambito della materia – Organizzazione sanitaria – Ricorso del Governo (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Puglia che prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare, la presenza del biologo nutrizionista). (Classif. 217018).
L’organizzazione sanitaria rappresenta una componente essenziale della materia di competenza concorrente della tutela della salute. (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46884; S. 202/2024 - mass. 46461; S. 112/2023 - mass. 45611).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, con riguardo alla materia delle professioni – dell’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare, la presenza della figura professionale del biologo nutrizionista. La disposizione regionale si limita a prevedere, nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute – e, in particolare, della “organizzazione sanitaria” – che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con specializzazione in nutrizione. Tale disposizione non istituisce, pertanto, alcuna nuova figura professionale per cui non risulta violato il riparto di competenze in materia di professioni, definito dall’evocata norma interposta, né si determinano potenziali sovrapposizioni fra la figura del biologo e quella del dietista, in ragione della loro differente competenza nell’elaborazione di diete e della diversa ampiezza dei rispettivi compiti).