Decreto-legge - In genere - Requisiti - Omogeneità di contenuto e urgenza del provvedere - Decreti-legge a contenuto plurimo - Condizione di ammissibilità - Nesso teleologico tra la situazione di necessità e urgenza che il decreto-legge mira a fronteggiare e la singola disposizione - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Limite - Evidente mancanza di tale nesso (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, che ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo di pena previsto per il reato di spaccio di lieve entità). (Classif. 076001).
L’omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 146/2024 - mass. 46357).
Il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., resta collegato a una intrinseca coerenza delle norme del decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate oppure dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 22/2012 - mass. 36070).
Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante l’intervento normativo d’urgenza. A questo riguardo, il sindacato della Corte costituzionale resta circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità e urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima come totalmente “estranea” o addirittura “intrusa”, analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione. (Precedenti: S. 146/ 2024 - mass. 46357; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 213/2021- mass. 44352; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 287/2016 - mass. 39389).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Bolzano, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., che ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena previsto per il reato di spaccio di lieve entità. La disposizione censurata non è palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto-legge in esame, che reca un complesso di norme accomunate dall’obiettivo di contrastare la criminalità giovanile e minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravità, perpetrati da minori in danno di minori in una determinata area territoriale, intervenendo in modo più severo nella repressione di alcune fattispecie criminose, come quella dello spaccio di lieve entità, che di detta criminalità sono espressione e manifestazione frequenti. Al contempo, questo intervento risponde alla finalità, anch’essa propria del provvedimento d’urgenza, di arginare situazioni di disagio e degrado minorile e, più specificamente, di tutelare le vittime di reato minori di età, considerato che spesso proprio i minori, e i giovani in genere, sono i destinatari dell’attività di spaccio cosiddetto di strada. La modifica della cornice edittale del “piccolo spaccio” del resto non è isolata ed è in linea con gli altri interventi di diritto penale sostanziale e processuale previsti dal Capo II del d.l. n. 123 del 2023, come conv., all’interno del quale la disposizione censurata è inserita, consistenti nella introduzione di nuove fattispecie di reato o nell’inasprimento sanzionatorio di quelle già esistenti in materia di armi e stupefacenti e in modifiche alla disciplina della custodia cautelare in carcere, resa possibile anche per gli adulti in relazione a detto reato proprio dall’inasprimento sanzionatorio censurato). Precedente: S. 151/2023 - mass. 45709).