Sentenza 4/2026 (ECLI:IT:COST:2026:4)
Massima numero 47353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 22/01/2026; Pubblicazione in G. U. 28/01/2026
Massime associate alla pronuncia:  47350  47351  47352  47354


Titolo
Regioni (competenza concorrente) – Tutela della salute – Norme della Regione Puglia – Ambito della materia – Organizzazione sanitaria – Ricorso del Governo (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Puglia che prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare, la presenza del biologo nutrizionista). (Classif. 217018).

Testo

L’organizzazione sanitaria rappresenta una componente essenziale della materia di competenza concorrente della tutela della salute. (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46884; S. 202/2024 - mass. 46461; S. 112/2023 - mass. 45611).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, con riguardo alla materia delle professioni – dell’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che prevede, tra i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della rete di assistenza per i disturbi del comportamento alimentare, la presenza della figura professionale del biologo nutrizionista. La disposizione regionale si limita a prevedere, nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute – e, in particolare, della “organizzazione sanitaria” – che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con specializzazione in nutrizione. Tale disposizione non istituisce, pertanto, alcuna nuova figura professionale per cui non risulta violato il riparto di competenze in materia di professioni, definito dall’evocata norma interposta, né si determinano potenziali sovrapposizioni fra la figura del biologo e quella del dietista, in ragione della loro differente competenza nell’elaborazione di diete e della diversa ampiezza dei rispettivi compiti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2024  n. 42  art. 117  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  02/02/2006  n. 30  art. 1    co. 3