Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilità per incomprensibilità dell'oggetto della censura e delle prerogative costituzionali asseritamente lese - Reiezione.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dello Stato in relazione alla pretesa incomprensibilità dell'oggetto della censura e delle prerogative costituzionali asseritamene lese, nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla Convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. e al Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, aventi ad oggetto la progettazione e realizzazione del tronco autostradale Valdastico Nord. Infatti, l'art. 19, lettera b), del d.P.R. n. 381 del 1974, di attuazione dello Statuto speciale regionale, stabilisce che è necessaria l'intesa con la Provincia per le autostrade, il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione finitima, salvo che non si tratti di «provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore [della stessa norma di attuazione]». Il tronco autostradale Valdastico Nord rientra a pieno titolo nella prescrizione rispetto alla quale la ricorrente lamenta la mancanza dell'intesa poichè l'atto concessorio, cui si deve far riferimento, è databile al 9 luglio 2007.