Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Previsione che, nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune - Decorrenza del termine per l'impugnativa dalla concreta conoscibilità dell'atto impositivo da parte del destinatario - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parità del contraddittorio, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto - disponendo che, nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune - non consente che il termine di sessanta giorni per l'impugnativa decorra dalla concreta conoscibilità dell'atto impositivo da parte del destinatario. Il rimettente non offre gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame e - tralasciando di considerare che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - neppure si pone il problema della tempestività o meno dell'impugnazione della cartella rispetto all'altro momento risultante dalla citata pronuncia di incostituzionalità. In questo contesto di carente descrizione della fattispecie appare apodittica l'affermazione di rilevanza della questione "ai fini della decisione dell'appello in oggetto", senza specificazione o motivazione ulteriori.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., richiamato dal censurato art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, v. la citata sentenza n. 3/2010.