Ordinanza 64/2011 (ECLI:IT:COST:2011:64)
Massima numero 35415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35414  35416  35417  35418


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Mancata previsione dell'esimente del "giustificato motivo" e della possibilità di beneficiare del trattamento premiale connesso ai riti speciali, della sospensione condizionale della pena e dell'oblazione - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di materialità e di necessaria offensività del reato, di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immigrazione - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - ; dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b) e comma 22, lett. o), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione oggetto del giudizio principale - che tuttavia costituisce una mera e generica parafrasi della norma impugnata - ed afferma assiomaticamente la rilevanza della questione. Difettando ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, sì da consentire la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, risulta precluso lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 16  co. 1

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 22

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 62  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 5  

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 16