Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per "giustificato motivo" - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera - Denunciata violazione dei principi di colpevolezza, di proporzionalità e di uguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Difettano del requisito della rilevanza e, pertanto, sono manifestamente inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per «giustificato motivo», nell'ordinanza di rimessione non è stata prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza delle regole sul soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Analogamente, quanto all'ulteriore censura - afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera -, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata.