Ordinanza 64/2011 (ECLI:IT:COST:2011:64)
Massima numero 35416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  21/02/2011;  Decisione del  21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35414  35415  35417  35418


Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per "giustificato motivo" - Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera - Denunciata violazione dei principi di colpevolezza, di proporzionalità e di uguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Difettano del requisito della rilevanza e, pertanto, sono manifestamente inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per «giustificato motivo», nell'ordinanza di rimessione non è stata prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza delle regole sul soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Analogamente, quanto all'ulteriore censura - afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera -, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte