Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di materialità e di necessaria offensività del reato - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa è già stata esclusa (sentenza n. 250 del 2010), sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori, un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata dal rimettente in riferimento all'art. 27 Cost. - è già stata disattesa in precedente pronuncia, sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua infondatezza - parimenti già oggetto di specifica statuizione (sentenza n. 250 del 2010) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011).