Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Comminatoria della pena dell'ammenda - Mancata previsione della non punibilità del fatto commesso in presenza di un "giustificato motivo" - Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di colpevolezza, nonché asserita lesione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immigrazione - Estraneità al sindacato di costituzionalità di valutazioni di politica criminale e giudiziaria - Difetto di rilevanza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inconferenza della norma denunciata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 10, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, è già stato escluso (sentenza n. 250 del 2010) che sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, in rapporto al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la scelta di prevedere per detto reato la pena dell'ammenda, atteso che - pur se tale pena presenta un ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena pecuniaria ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare - tali valutazioni attengono all'opportunità della scelta legislativa, su un piano di politica criminale e giudiziaria di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost. - per assenza nella descrizione del fatto incriminato della clausola «senza giustificato motivo» - e di violazione dell'art. 27 Cost. - in rapporto alla prevista declaratoria del non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero - difettano, poi, del necessario requisito della rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione né che nel caso di specie ricorrano situazioni qualificabili come «giustificato motivo» di inosservanza del precetto, né che gli imputati nel giudizio principale siano stati materialmente espulsi. Analogamente, l'ulteriore profilo di violazione del principio di ragionevolezza - dedotto in ragione della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - risulta manifestamente inammissibile per inconferenza della norma denunciata: invero, l'effetto censurato dal giudice a quo non deriva dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità (segnatamente, art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000). Parimenti, la censura di violazione degli artt. 10 e 117 Cost. - derivante dall'asserito contrasto dell'incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146 - non è assistita dalla necessaria motivazione circa la rilevanza della questione medesima, atteso che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme internazionali pattizie evocate: vale a dire, che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo.