Ordinanza 65/2011 (ECLI:IT:COST:2011:65)
Massima numero 35420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
21/02/2011; Decisione del
21/02/2011
Deposito del 25/02/2011; Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Massime associate alla pronuncia:
35419
Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Ordinanza di rimessione priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Ordinanza di rimessione priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico. Il giudice a quo, infatti, si è limitato a pronunciare una ordinanza di rimessione che consta del solo dispositivo, essendo totalmente priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza della questione, enunciata solo attraverso il richiamo degli articoli di legge che si assumono in contrasto con i numerosi parametri indicati.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico. Il giudice a quo, infatti, si è limitato a pronunciare una ordinanza di rimessione che consta del solo dispositivo, essendo totalmente priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza della questione, enunciata solo attraverso il richiamo degli articoli di legge che si assumono in contrasto con i numerosi parametri indicati.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte