Amministrazione pubblica - Disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria - Inquadramento automatico dei dirigenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Mancata previsione dell'estensione del beneficio a coloro che ricoprivano alla data di entrata in vigore della legge profili del livello C3, conseguiti per concorso - Ritenuta disparità di trattamento fra categorie di personale incluse nel medesimo livello della classificazione contrattuale - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005, n. 154, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la carriera dirigenziale penitenziaria, dispone l'accesso automatico alla dirigenza del solo personale inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ad alcuni profili professionali, senza estendere tale beneficio a tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge ricoprivano profili del livello C3, conseguiti per concorso. La norma censurata, infatti, riguarda i soli dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e non si applica al personale del Dipartimento per la giustizia minorile, ai cui ruoli appartiene il soggetto ricorrente nel giudizio a quo.