Sentenza 67/2011 (ECLI:IT:COST:2011:67)
Massima numero 35423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35422  35424  35425  35426  35427  35428  35429


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione di procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.

Testo

Va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni concernenti l'art. 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 per intervenuto deposito da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'atto di rinuncia al proprio ricorso; sicché, nell'ipotesi in cui nel giudizio promosso in via principale la parte intimata non sia costituita (come è appunto avvenuto nel presente caso) la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 244 e n. 206/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/12/2009  n. 42  art. 72  co. 2

legge della Regione Basilicata  30/12/2009  n. 42  art. 72  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 7    co. 6  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36    co. 2