Sentenza 67/2011 (ECLI:IT:COST:2011:67)
Massima numero 35423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione di procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione di procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.
Testo
Va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alle questioni concernenti l'art. 72, commi 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 per intervenuto deposito da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'atto di rinuncia al proprio ricorso; sicché, nell'ipotesi in cui nel giudizio promosso in via principale la parte intimata non sia costituita (come è appunto avvenuto nel presente caso) la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
In senso analogo, v. citate ordinanze n. 244 e n. 206/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
30/12/2009
n. 42
art. 72
co. 2
legge della Regione Basilicata
30/12/2009
n. 42
art. 72
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 7
co. 6
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 36
co. 2