Sentenza 67/2011 (ECLI:IT:COST:2011:67)
Massima numero 35424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Stabilizzazione dei lavoratori precari - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per impugnazione di disposizione asseritamente estranea all'oggetto dell'impugnazione - Reiezione.
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Stabilizzazione dei lavoratori precari - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per impugnazione di disposizione asseritamente estranea all'oggetto dell'impugnazione - Reiezione.
Testo
A proposito delle questioni riguardanti l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per impugnazione di disposizione asseritamente estranea all'oggetto dell'impugnazione, in quanto il ricorrente è incorso in un mero errore materiale nella stesura delle conclusioni del ricorso, risultando palese da tutto il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità che oggetto delle censure del Presidente del Consiglio dei ministri è, in realtà, l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
29/01/2010
n. 10
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte