Sentenza 67/2011 (ECLI:IT:COST:2011:67)
Massima numero 35424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35422  35423  35425  35426  35427  35428  35429


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Stabilizzazione dei lavoratori precari - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per impugnazione di disposizione asseritamente estranea all'oggetto dell'impugnazione - Reiezione.

Testo

A proposito delle questioni riguardanti l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per impugnazione di disposizione asseritamente estranea all'oggetto dell'impugnazione, in quanto il ricorrente è incorso in un mero errore materiale nella stesura delle conclusioni del ricorso, risultando palese da tutto il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità che oggetto delle censure del Presidente del Consiglio dei ministri è, in realtà, l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  29/01/2010  n. 10  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte