Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Stabilizzazione, ad opera della Regione attraverso procedure selettive di lavoratori ASU (attività socialmente utili) ed LSU (lavoratori socialmente utili) con contratti di Co.Co.Co. alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 e l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, che hanno modificato, in tempi successivi, la stessa previgente disposizione legislativa (l'art. 14, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori precari, in quanto le due norme, che non prevedono che i soggetti da esse contemplati debbano superare un concorso pubblico, ma solamente che la Regione «promuove» la loro stabilizzazione, si pongono in aperto contrasto con l'evocato parametro costituzionale, che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti, circostanze che non ricorrono nella fattispecie. Rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale.