Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici - Autorizzazione in deroga alla realizzazione di impianti nonché alla sostituzione o conversione di quelli in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata di cui siano responsabili enti pubblici o società a capitale interamente pubblico e che siano installati su terreni del demanio regionale, provinciale e comunale - Violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici a vantaggio di quelli pubblici con violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza posta a presidio della libertà di iniziativa economica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha emendato l'art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell'art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici. Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. Rimangono assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati.
In tema di tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 314/2009.