Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole subordinata all'osservanza di fasce di rispetto e restrizioni sui terreni destinati al loro insediamento - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente nonché dei principi fondamentali della materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l'art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., come pure dell'art. 117, terzo comma, Cost. In effetti, la norma impugnata, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell'ambiente riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Anche sotto il profilo dell'art. 117, terzo comma, Cost. l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione.
Sulla tutela dell'ambiente, v. citata sentenze n. 119/2010 e n. 166/2009.
Sul principio di leale collaborazione, v. citate sentenze nn. 168 e 119/2010 nonché n. 282/2009.