Sentenza 67/2011 (ECLI:IT:COST:2011:67)
Massima numero 35428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35422  35423  35424  35425  35426  35427  35429


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Progetti relativi a impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW, con soglia in aree naturali protette pari a 0,5 MW - Sottrazione all'obbligo di sottoporre la tipologia degli impianti "sotto soglia" alla procedura di impatto ambientale - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (con assorbimento dell'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 7, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25. Invero, mentre la legge regionale impugnata consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il citato Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In tal modo, la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Poiché l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale, la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 127 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/12/2009  n. 42  art. 7  co. 1

legge della Regione Basilicata  14/12/1998  n. 47  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   parte II, Allegato III, lettera c-bis)