Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti solari termodinamici, fotovoltaici di micro generazione e di grande generazione - Vincoli tassativi alla loro realizzazione nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) - Violazione della disciplina statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Sono costituzionalmente illegittimi - limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 - i punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge medesima, ne costituisce parte integrante, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l'installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. L'accoglimento della questione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., assorbe l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.