Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui essa è strumentale - Cessazione della materia del contendere.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme cui essa è strumentale - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione riguardante l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, relativo alle dotazioni organiche per sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (n. 333 del 2010) delle norme cui essa è strumentale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 19
co. 6
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 1
legge della Regione Puglia
27/11/2009
n. 27
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte