Regioni - Statuto regionale - Ambito di applicazione delle disposizioni delle fonti statutarie, anche speciali - Legame coessenziale tra la titolarità delle attribuzioni costituzionali e sua limitazione territoriale (nel caso di specie: spettanza alla Regione Veneto del potere di individuare tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita, da sottoporre a specifici accordi con gli enti confinanti, le concessioni denominate "Val Schener-Moline", "Bussolengo-Chievo" e "Saviner"). (Classif. 215018).
È coessenziale alla titolarità delle attribuzioni costituzionali la limitazione territoriale dell’ambito di applicazione delle disposizioni delle fonti statutarie, anche speciali, in forza delle «forme e condizioni particolari di autonomia» delle quali le Regioni a statuto speciale dispongono, secondo gli statuti speciali di cui all’art. 116, primo comma, Cost.
(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Regione Veneto individuare, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui al secondo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi con gli enti confinanti, le concessioni in favore di Primiero Energia spa GDI14BR denominata “Val Schener-Moline”, Hydro Dolomiti Energie srl D/0012 denominata “Bussolengo-Chievo” ed ENEL Produzione spa G/0022 denominata “Saviner”. Con riferimento alle prime due concessioni, l’impostazione della ricorrente Provincia autonoma di Trento contraddice la natura delle fonti statutarie, anche speciali, quanto all’ambito territoriale di applicazione delle relative disposizioni. Né l’invocata efficacia extraterritoriale delle attribuzioni statutarie potrebbe fondarsi sulla norma statale di principio, attraverso la “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 12, comma 1-octies, del d.lgs. n. 79 del 1999, conducendo detto assunto all’aberrante risultato di consentire che la legge ordinaria possa estendere o derogare l’applicazione di una fonte sovraordinata. Inoltre, la delibera impugnata non si pone neanche in contrasto con le pregresse intese tra le parti, in riferimento a tutte le citate concessioni, poiché tra le materie da esse regolate non era compresa la fornitura gratuita di una quota di energia da parte del concessionario di una grande derivazione d’acqua posta su territori confinanti, regolamentata dal legislatore statale soltanto in epoca successiva).