Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35430  35431  35433  35434  35435  35436  35437  35438  35439  35440  35441  35442  35443  35444  35445


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanità e servizi sociali - Utilizzo del personale delle imprese appaltatrici e società strumentali - Ricorso del Governo - Censure non sorrette da specifica motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, nella parte in cui ha sostituito l'art. 25, commi 2, 3, 5 e 6, della legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, in quanto non sorrette da specifica motivazione. Infatti, anche se il ricorrente impugna il citato art. 30 nel suo complesso, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle censure sono chiaramente indirizzate ai soli commi 1 e 4 della disposizione sostituita.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 30  co. 2

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 30  co. 3

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 30  co. 5

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 30  co. 6

legge della Regione Puglia  03/08/2007  n. 25  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte