Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanità e servizi sociali - Utilizzo del personale delle imprese appaltatrici e società strumentali - Ricorso del Governo - Censure non sorrette da specifica motivazione - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanità e servizi sociali - Utilizzo del personale delle imprese appaltatrici e società strumentali - Ricorso del Governo - Censure non sorrette da specifica motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, nella parte in cui ha sostituito l'art. 25, commi 2, 3, 5 e 6, della legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, in quanto non sorrette da specifica motivazione. Infatti, anche se il ricorrente impugna il citato art. 30 nel suo complesso, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle censure sono chiaramente indirizzate ai soli commi 1 e 4 della disposizione sostituita.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 30
co. 2
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 30
co. 3
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 30
co. 5
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 30
co. 6
legge della Regione Puglia
03/08/2007
n. 25
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte