Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanità e servizi sociali - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità delle questioni per asserita motivazione per relationem e comunque per genericità delle censure - Reiezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, va respinta l'eccezione di inammissibilità secondo cui le censure riguardanti i menzionati articoli sarebbero motivate per relationem a quelle dedotte dal ricorrente per l'art. 2, comma 1, della medesima legge e, comunque, sarebbero generiche e insufficientemente argomentate. Non è ragione di inammissibilità il fatto che il ricorrente rinvii in modo puntuale ad argomentazioni già esposte nelle pagine precedenti per motivare censure di analogo tenore; nonostante il diverso contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, è agevole dedurre le asserite ragioni di illegittimità costituzionale delle singole norme. Non si tratta, quindi, di motivazione per relationem, poiché quest'ultima presuppone che, diversamente da quanto è avvenuto nel presente giudizio, una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 332/2010.
Sulla motivazione per relationem, v. citate sentenze n. 197 e n. 143/2010 e n. 40/2007.