Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Ingiustificata deroga al criterio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nelle materie di legislazione concorrente della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale - Consequenziale illegittimità costituzionale delle correlate norme applicative e strumentali - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto le argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all'art. 2 della legge impugnata. Infatti, l'espressione «è inquadrato [...] nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni», usata in luogo della formula «inquadrati nelle direzioni», non rappresenta una ipotesi diversa da quella già sanzionata dalla Corte con la sentenza n. 150 del 2010. La disposizione censurata, dunque, prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute. L'art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge impugnata prevede l'assunzione di personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale; la norma censurata, infatti, contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una «disciplina diversa da quella per la quale» sono stati assunti, mentre l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 - richiamato dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 - prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale. Dall'accoglimento delle censure dell'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, discende l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 4, perché contengono norme applicative o strumentali al citato comma 1. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.