Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione - Inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale attraverso il ricorso all'istituto della mobilità - Violazione del criterio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici nonché della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione - Inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale attraverso il ricorso all'istituto della mobilità - Violazione del criterio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici nonché della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la norma consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato; ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l'inquadramento, e dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 30
decreto legislativo 27/10/2009
n. 150
art. 24
decreto legislativo 27/10/2009
n. 150
art. 31
decreto legislativo 21/12/1999
n. 517
art. 3
co. 2