Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35430  35431  35432  35433  35434  35435  35437  35438  35439  35440  35441  35442  35443  35444  35445


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica", nonché del principio della copertura finanziaria degli oneri di spesa - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. La disposizione prevede la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Parimenti violato è l'art. 81 Cost., in quanto la sola formula «nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa», usata a chiusura della disposizione impugnata, non indica una copertura delle nuove spese derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».

In senso analogo, sul principio del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 67/2011, n. 267 e n. 195/2010 e n. 293/2009.

In tema di obbligo di copertura degli oneri, v. citate sentenze n. 100/2010 e n. 386 e n. 213/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 71  

legge  31/12/2009  n. 196  art. 19    co. 2