Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35430  35431  35432  35433  35434  35435  35436  35438  35439  35440  35441  35442  35443  35444  35445


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliero universitarie (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici - Previsione di concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a tempo determinato e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni - Obbligo di riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte - Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi - Criteri per la nomina dei direttori generali - Violazione dell'autonomia universitaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999; ne discende la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 233/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 16  co. 1

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 16  co. 2

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 19  co. 1

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 22  co. 1

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 24  co. 1

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 24  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  21/12/1999  n. 517  art. 3    co. 2