Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica, personale sanitario in genere, di dirigenti che svolgono attività di accettazione e urgenza, personale dell'Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano - Violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica" nonché del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano «il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito» dalla normativa statale. Inoltre, le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario dettate dalle norme impugnate non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 179/2010.