Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Disposizioni di ordine finanziario per l'inquadramento di personale - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria dell'onere di spesa - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Disposizioni di ordine finanziario per l'inquadramento di personale - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria dell'onere di spesa - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 4, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto tale disposizione non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 100/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 21
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte