Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35430  35431  35432  35433  35434  35435  35436  35437  35438  35439  35441  35442  35443  35444  35445


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Disposizioni di ordine finanziario per l'inquadramento di personale - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria dell'onere di spesa - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 4, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto tale disposizione non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 100/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 21  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte